STATUTO DELLA F.S.T.A
FEDERAZIONE SAMMARINESE TIRO CON L'ARCO
Articolo 1
COSTITUZIONE E SCOPI
La Federazione Sammarinese di TIRO con l'ARCO (F.S.T.A.) é costituita da soci che svolgono l'attivitá sportiva di Tiro con l'Arco, e dai soci che partecipano all’attività della Federazione, senza scopi di lucro.
La F.S.T.A. ha lo scopo di organizzare, disciplinare e diffondere lo sport controllato dalla FITA e dalla IFAA, alle quali é affiliata e dalle quali é riconosciuta come unica rappresentante del Tiro con l'Arco per la Repubblica di San Marino.
La F.S.T.A. potra' aderire anche ad altre Federazioni internazionali.
Ai sensi delle Leggi vigenti la F.S.T.A., Organo del C.O.N.S., gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.S. ed é la sola autorizzata a disciplinare nella Repubblica San Marino l'attivitá sportiva del tiro con l'arco, e di tutte le altre attività analoghe ed affini, ed a rappresentarle all'estero.
La F.S.T.A. ha sede nella Repubblica di San Marino.
La F.S.T.A. é estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
Articolo 2
MEZZI ECONOMICI
La F.S.T.A. provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi del C.O.N.S. o di terzi e con proventi derivanti dalle manifestazioni sportive e delle quote federali.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere inviati al C.O.N.S. per la prevista approvazione.
Articolo 3
ADESIONE ED OBBLIGHI
L'iscrizione alla Federazione o alla Società, ha la durata di un anno con inizio dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
Tutti gli iscritti (appartenenti alla Federazione e alla Società) dovranno avere un documento d’iscrizione (valido ai fini anche dell’assicurazione).
Il Presidente e i Membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, saranno automaticamente iscritti per tutta la durata del loro incarico.
I Dirigenti nominati, ed i Collaboratori ausiliari apparterranno alla Federazione dalla data di nomina fino al termine dell 'incarico.
Le Società hanno l'obbligo di inviare il proprio elenco di iscritti alla Federazione, entro i tempi tecnici necessari per la verifica e per l'inoltro dell'elenco, da parte della Federazione al CONS. La Federazione, stabilirà modalità e tempi per l'iscrizione ed affiliazione, secondo la tipologia dell'attività sportiva.
La Federazione è tenuta a richiedere il versamento di una quota federale annua per ogni singolo socio (della Società) di cui venga richiesta l'iscrizione alla Federazione, e di una quota di affiliazione annuale "una tantum" della Società.
La Societá, i Dirigenti Federali e Sociali, gli Ufficiali di gara, gli istruttori, i tecnici e gli atleti che intendono far parte della F.S.T.A., devono aderire per consapevole accettazione e assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti organi federali.
Il limite minimo di etá per l'iscrizione alla Federazione é fissato a 8 (otto) anni di etá.
L'appartenenza alla F.S.T.A. si configura in due modi:
1) Con l’iscrizione diretta presso la Federazione (senza l'obbligo quindi di appartenere ad una Società) per i Dirigenti (Federali), Tecnici (Federali) e Collaboratori ausiliari (Medici e personale sanitario, come massaggiatori, fsioterapisti, ecc.; Arbitri, come, Commissari, Giudici, Ispettori, Ufficiali di gara, ecc), accompagnatori ed Ufficiali di squadra, che non siano Dirigenti ma che occasionalmente prestano la loro opera al servizio della Federazione.
2) Attraverso le Società sportive affiliate per quanto concerne gli atleti.
Per quanto riguarda altre categorie di iscritti, come ad esempio i simpatizzanti, iscritti non praticanti attività competitiva, sostenitori, ecc. quest'ultimi verranno iscritti alla Federazione attraverso una Società sportiva affiliata, così come gli atleti agonisti.
Tutti gli appartenenti alla Federazione ed alle Società sportive affiliate, indipendentemente dal tipo d'iscrizione, hanno il diritto di partecipare alla vita della Federazione, all'Assemblea Generale, e godere di altri diritti e prerogative, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.
Tutti coloro che aderiscono alla Federazione, si impegnano ad operare con assoluta lealtá e correttezza e con la severa osservanza delle norme che regolano lo sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignitá dell'attivitá svolta.
Ogni eventuale vertenza sportiva dovrá trovare la sua naturale soluzione nell'ambito degli organi federali competenti.
Coloro che violano tali principi sono passibili delle sanzioni disciplinari previste dalla legge del C.O.N.S..
Doppio Tesseramento nell'ambito di una Federazione o in una medesima Società
- Non è ammessa l'iscrizione a più di una Società affiliata alla medesima Federazione, ad eccezione di un iscritto che svolge piu' discipline riconducibili a più di una Federazione Internazionale, ed in cui le Società affiliate svolgano un'unica attività sportiva. In questo caso, l'iscritto con il doppio tesseramento, praticante due o piu' discipline, sarà considerato come unico iscritto federale (ai fini della partecipazione all'assemblea, diritto di voto, ecc.) e dovrà optare per una sola Società preferenziale d'appartenenza al momento del tesseramento presso la Federazione.
- Un iscritto può avere una doppia tessera, nell'ambito della stessa Società, qualora ricopra funzioni diverse ma compatibili (es. Atleta Agonista e Tecnico); questi sarà considerato come unico iscritto federale (ai fini della partecipazione all'assemblea, diritto di voto, ecc.) e dovrà optare per una sola qualifca preferenziale al momento del tesseramento presso la Federazione, negli elenchi da trasmettere al CONS.
Articolo 4
ATTIVITA’ FEDERALE
Sarà cura della Federazione stabilire le fasce d'attività cui le Società potranno iscrivere gli atleti. La Federazione distingue l'attivita' in:
- L'attività agonistica (atleti che partecipano in modo continuo e costante a competizioni ufficiali sia all'interno sia all'estero, potendo così essere selezionabili per la squadra Nazionale).
A questa categoria di atleti saranno applicate le incompatibilità previste dall’art. 36 legge 13 Marzo 1997 n°32.
L'attività amatoriale (praticanti che partecipano solo saltuariamente all'attività competitiva, ma che comunque non rientrano nella sfera d'interesse agonistico).
Articolo 5
ORGANI FEDERALI
Sono organi federali :
· l'Assemblea degli iscritti;
· il Presidente della Federazione;
· il Consiglio Federale;
· il Segreterio.
Le cariche federali durano per l'intero quadriennio olimpico, salvo i casi di dimissioni, di revoca o di decadenza dell'organo che le ha conferite.
Articolo 6
VOTAZIONE ELEGGIBILITÁ E CANDIDATURE
Partecipano alla votazione per le cariche federali i Federati che abbiano compiuto i 14 anni di etá, cittadini sammarinesi, forensi con residenza effettiva.
Sono eleggibili alle cariche federali e sociali i Federati che :
abbiano raggiunto e compiuto i 18 anni;
abbiano la cittadinanza sammarinese o stranieri anagraficamente residenti nel territorio dello Stato;
non abbiano riportato condanne per delitto colposo o doloso, che comportino una pena restrittiva della libertá personale superiore all'anno;
non siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.S., della F.S.T.A. o di altra Federazione sportiva nazionale, a squalifica o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
non ricavino un reddito personale , in via esclusiva o prevalente, dalla attivitá sportiva o da attivitá ad essa collegata.
Articolo 7
INCOMPATIBILITÁ
Non é consentito ricoprire due cariche elettive nell'ambito federale. Le cariche di Presidente della Federazione o di Consigliere Federale, sono incompatibili con ogni altra carica direttiva in seno a Societá ed Associazioni sportive riconosciute.
La carica di Presidente o di Membro del Consiglio Federale é incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva in seno ad altre Federazioni sportive sammarinesi riconosciute.
Non possono ricoprire la carica di Presidente o di Membro del Consiglio Federale :
gli atleti agonisti, considerati di interesse federale che svolgono attivitá agonistica nell’ambito della propria Federazione.
tecnici, allenatori, medici, istruttori o consulenti in rapporto di lavoro o collaborazione con la Federazione stessa o con il CONS.
i Funzionari della Segreteria dello Sport, del CONS e di altri uffici o Segreterie che abbiano attinenza con le attivitá sportive.
Verificatisi i casi di incompatibilitá di cui sopra, l’interessato ha il diritto di optare tra una carica o l’altra entro 8 giorni dall’ultima elezione o nomina. Di ció deve dare comunicazione ed in mancanza si considera rinunciatario dell’ultima nomina.
Articolo 8
CATEGORIE DI ISCRITTI ED INCOMPATIBILITA’
ATLETI: Gli atleti agonisti, che partecipano in modo continuo e costante a competizioni ufficiali essendo selezionabili per la squadra Nazionale ricadranno nelle incompatibilità previste.
Coloro che praticano e che partecipano solo saltuariamente all'attività competitiva, ma che comunque non rientrano nella sfera d'interesse agonistico non saranno incompatibili.
DIRIGENTI: Dirigenti possono essere sia di Federazione sia di Società. Sono Dirigenti i membri del Consiglio Direttivo, eletti o nominati dalle rispettive Assemblee generali. A questi sono applicabili tutte le incompatibilità previste per legge.
TECNICI: Tecnici possono essere sia di Federazione, sia di Società. E' compito della Federazione stabilire la qualifica, requisiti, e ruoli anche in virtù di comparabili normative italiane o internazionali.
I tecnici federali sono soggetti alle incompatibilità.
I tecnici di società (così come pure figure come istruttori, preparatori ecc.) che non siano in rapporto di lavoro con Federazioni o con il CONS non ricadono nelle incompatibilità previste per Legge.
Coloro che non rientrano in una delle categorie sopra citate, ma che occasionalmente prestano la loro opera al servizio della Federazione, o di Società, (i richiedenti e beneficiari, ad esempio, di permesso o distacco sportivo rientreranno in questa categoria),
In particolare sono considerati Collaboratori ausiliari:
a. medici e personale sanitario (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.)
b. arbitri (commissari, ispettori, ufficiali di gara, giudici, ecc.)
c. accompagnatori e ufficiali di squadra (o comunque altre figure
sportive che non rientrano in espresse categorie, es. Dirigenti)
I collaboratori se Federali, rientrano nei casi d'incompatibilità. Se collaboratori di Società, come per i tecnici, non ricadono nelle incompatibilità previste per Legge.
Articolo 9
L'ASSEMBLEA FEDERALE
L'Assemblea Federale é formata dai Soci regolarmente iscritti alla Federazione almeno dall’anno precedente e non soggetti a provvedimenti disciplinari.
L'Assemblea Federale é il massimo organo della Federazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto e comunque per deliberare sulla modifica dello Statuto e sulla proroga o lo scioglimento della Federazione.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria é validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metá piú uno dei Federati, ed in seconda convocazione, da tenersi mezz'ora dopo della prima, con qualsiasi numero di Federati presenti.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea Federale sono adottate con maggioranza semplice dei presenti e votanti.
Non sono ammesse deleghe per partecipare all’Assemblea.
L'Assemblea Federale ordinaria si riunisce, di norma, una volta all'anno per discutere e deliberare, oltre che sugli altri argomenti all'ordine del giorno, sulla relazione tecnica, e finanziaria della gestione federale dell'anno precedente e per eleggere ogni quattro anni, con votazione generale segreta, il Presidente della Federazione ed i membri del Consiglio Federale; il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere saranno scelti dal Consiglio Federale nel proprio seno.
Nelle Assemblee elettive il numero necessario dei Soci per la validitá dell’Assemblea in seconda convocazione deve essere pari al triplo del numero dei componenti del Consiglio Federale.Possono essere eletti solo gli iscritti da almeno un anno. Nel caso di paritá di voti per le elezioni si provvederá a ballottaggio tra i vincitori.
La Assemblea Federale é indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente, anche su richiesta di un terzo degli iscritti o due terzi delle Societá affiliate o la metá piú uno dei componenti il Consiglio Federale.
La comunicazione di convocazione deve essere inviata agli aventi diritto a partecipare, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.
Articolo 10
IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
Il Presidente deve risiedere nel territorio della Repubblica ed essere cittadino sammarinese. Non deve aver riportato condanne per reato doloso o colposo per cui sia prevista una pena detentiva e non essere assoggettato da parte del CONS o Federazione Sportiva riconosciuta ad una squalifica o ad inibizioni in corso di validitá.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali.
Egli vigila e controlla tutti gli organi, provvede alla direzione ed alla gestione della Federazione ed è responsabile del suo funzionamento nei confronti del C.O.N.S. e dell'Assemblea Nazionale.
Il Presidente impartisce tutte le disposizioni sancite dal Consiglio Federale atte ad assicurare il miglior funzionamento della Federazione e può proporre la nomina di ispettori consulenti o istituire commissioni.
In caso di urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Federale, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica dell'organo competente nella prima riunione.
In caso di assenza temporanea, il Presidente delega tutte o parte delle sue attribuzioni e dei suoi poteri al Vice Presidente.
In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento definitivo, deve essere convocata l’Assemblea straordinaria entro 30 giorni per la sua sostituzione.
Articolo 11
IL CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale é composto, oltre che dal Presidente della Federazione di cui all’art. 8, da 4 (Quattro) membri: Vice-Presidente, Segretario, Cassiere e da un Consigliere.
Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente della Federazione.
I Membri del Consiglio Federale devono essere cittadini sammarinesi od essere residenti nel territorio. Non devono aver riportato condanne per reato doloso o colposo per cui sia prevista una pena detentiva e non essere assoggettati da parte del CONS o Federazione Sportiva riconosciuta ad una squalifica o ad inibizioni in corso di validitá.
Compiti del Consiglio Federale sono :
· stabilire i principi generali per lo svolgimento dell'attivitá federale;
· indire assemblee federali;
· predisporre la relazione tecnica, morale e finanziaria della gestione federale;
· emanare regolamenti organici da sottoporre al C.O.N.S. per la relativa approvazione;
· formulare le proposte sul bilancio preventivo e consuntivo;
· approvare il programma dell'attivitá federale;
· conferire o revocare le cariche federali di propria competenza;
· attuare le delibere delle rispettive federazioni internazionali;
· designare gli eventuali candidati alle cariche internazionali;
· istituire Commissioni e nominare Commissari;
· deliberare sugli Statuti delle Societá e sulle loro eventuali modifiche e di controllare tutti gli atti contabili;
· deliberare su domande di affiliazione di societá.
Il Consiglio Federale é convocato dal Presidente della Federazione, oppure su richiesta motivata dalla maggioranza dei componenti.
Per la validitá delle riunioni é richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
In caso di dimissioni di uno o piú Membri del Consiglio Federale deve essere convocata l’Assemblea per la loro sostituzione, previa preventiva richiesta all’interessato di voler rivalutare la sua decisione entro il termine di 20 gg.
Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, comportato la decadenza dell'intero Consiglio Federale e provocano, entro sessanta giorni, la convocazione dell'Assemblea Nazionale per le nuove elezioni, che dovranno aver luogo nei successivi trenta giorni.
Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, rimane temporaneamente in carica il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Federale Straordinaria.
Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente, ed in assenza di quest'ultimo, dal membro di Consiglio con piú anzianitá d'iscrizione.
Alle riunioni del Consiglio Federale possono essere invitati tecnici ed esperti, e un rappresentante per ogni Club o Societá affiliata.
Articolo 12
IL VICE PRESIDENTE
Il C.F. nomina a scrutinio segreto a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente della F.S.T.A, un Vice Presidente scegliendolo tra i Consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente dovrà sostituirlo in ogni sua attribuzione.
In caso di cessazione della carica del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente fino alla prossima riunione del C.F. che procederà all'elezione di un nuovo Presidente.
Articolo 13
IL SEGRETARIO
Il Segretario della F.S.T.A è nominato dal C.F. su proposta del Presidente che ne determina i compiti, nell'ambito dei Consiglieri.
Il Segretario ha la direzione e la responsabilità del funzionamento degli Uffici Federali.
Articolo 14
IL TESORIERE
I1 Tesoriere è nominato dal C.F. su proposta del Presidente nell'ambito dei Consiglieri.
Il Tesoriere svolge tutte le pratiche di carattere finanziario e amministrativo e prepara il bilancio consuntivo e preventivo.
Articolo 15
LE SOCIETÁ SPORTIVE
Intendesi per Associazione Sportiva qualsiasi Societá, Associazione, Club, Circolo, Ente od Organismo a carattere associativo operante a livello base che, qualunque sia la forma giuridica assunta, sia retta da uno Statuto che ne disciplina l’organizzazione e, dotata o meno di personalitá giuridica abbia per oggetto la pratica e l’organizzazione di attivitá sportive senza scopo di lucro.
Le domande di affiliazione delle società, devono essere inviate al Consiglio Federale che provvederà all’eventuale riconoscimento.
Per l’affiliazione le Associazioni Sportive dovranno unitamente alla richiesta produrre uno Statuto che dovrá prevedere :
denominazione e sede;
l’oggetto dell’attività sociale che deve espressamente indicare come fine prioritario e determinante, la pratica delle attivitá sportive e l’esclusione di ogni scopo di lucro, ad eccezione delle Societá professionistiche disciplinate dall’apposita normativa;
i mezzi finanziari ed il patrimonio destinati ad assicurare l’esercizio dell’attivitá sociale;
le condizioni per l’ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione;
il numero ed i poteri dei dirigenti societari, con l’individuazione di quanti tra essi hanno la rappresentanza;
l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONS e delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.S.T.A. ;
lo Statuto deve essere ispirato al principio della democrazia interna e garantire la partecipazione degli associati alla vita societaria, oltre ad essere conforme all’orientamento sportivo e rispettoso dell’ordinamento giuridico;
lo Statuto della Societá e le sue modifiche devono essere sottoposte all’approvazione della F.S.T.A. da cui la Societá dipende tecnicamente, disciplinarmente ed amministrativamente;
in caso di scioglimento della Societá eventuali beni patrimoniali ed utili saranno devoluti al C.O.N.S.
Incompatibilità previsto dall’art. 36 legge 13 Marzo 1997 n°32
Le societá affiliate sono tenute a versare la quota "una tantum" di affiliazione fissata annualmente dal Consiglio Federale proporzionalmente agli iscritti, ed una quota annuale per ogni singolo socio (della Società) di cui venga richiesta l'iscrizione alla Federazione.
Articolo 16
ASSICURAZIONE
Tutti i tesserati della Federazione che svolgono attività agonistica o ludico-sportive così come i tecnici, gli allenatori, gli ausiliari, i dirigenti, dovranno essere assicurati contro i danni derivanti dagli infortuni occorsi nell’esercizio dello sport.
Devono essere coperte da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso i partecipanti tutte le manifestazioni, le gare e le competizioni organizzate dalla Federazione.
Articolo 17
GIUSTIZIA SPORTIVA
Il contenzioso sportivo, comprese le sanzioni che possono verificarsi nell’ambito di Società, Federazioni e C.O.N.S. e tra questi organismi è di competenza dei seguenti tre organi:
1) Il Consiglio Direttivo delle Federazioni;
2) Il Comitato Esecutivo del C.O.N.S;
3) Il Consiglio Nazionale del C.O.N.S.
I ricorsi e le deliberazioni debbono, a pena di nullità, essere presentati per iscritto e motivati.
Nessuno potrà ricorrere alla giustizia ordinaria senza aver esperito i gradi della giustizia sportiva.
La F.S.T.A. deve pronunciarsi a pena di decadenza entro un mese dal ricevimento del ricorso.
Per quanto, concerne la gestione e l’applicazione della giustizia sportiva e la previsione e l’erogazione di sanzioni di competenza della Federazione Sammarinese di Tiro con l'Arco si demanda ad apposito regolamento che dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato, poi, dall’Assemblea.
Articolo 18
OBBLIGHI NORMATIVI DELLA F.S.T.A IN SENO AL CONS
Affiliazione di una o più società sportive (nel caso di una sola società deve contare almeno 40 soci; se sono due o più società affiliate, il numero scende a 25 soci per ognuna).
Essere affiliata ad una Federazione Internazionale.
Svolgere attività sportiva nazionale o internazionale.
Disporre di un proprio settore tecnico ( Allenatore, Istruttore, ecc.).
Avere atleti agonisti che svolgono l’attività sia all’interno, che all’estero.
Avere iscritti inquadrabili nelle categorie: Dirigenti, Tecnici, Collaboratori ausiliari, (iscritti direttamente dalla Federazione) e Atleti (iscritti solo attraverso le Società sportive afffilate).
Articolo 19
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Lo scioglimento del Federazione può essere deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.S. su proposta dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, presa a maggioranza dei quattro quinti degli iscritti.
Tutti i beni mobili ed immobili diventeranno proprietá del C.O.N.S.
Articolo 20
MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
Il presente Statuto potra' essere modificato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza più uno dei Soci presenti in assemblea.
Articolo 21
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 24 febbraio 2000 entra in vigore immediatamente.
Per tutto ciò che non e' contemplato, vigono le norme di Legge in materia e i deliberati del C.N. del C.O.N.S.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO